Maggiorazione sociale e assegno sociale non sono la stessa cosa
Il primo è un’integrazione che si aggiunge a una prestazione già esistente; il secondo è una prestazione autonoma per chi ha più di 67 anni e redditi molto bassi. Confonderli porta a conclusioni sbagliate su chi ha diritto a cosa.
Quando sui giornali compare la parola «sociale» accanto a «pensione», molti lettori pensano a un’unica cosa: un aiuto dell’INPS per chi ha poco. In realtà dietro quell’aggettivo si nascondono strumenti diversi, con regole, destinatari e modalità di accesso che non coincidono. I due nomi che si confondono più spesso sono maggiorazione sociale e assegno sociale.
La differenza non è solo terminologica. Chi legge che «la maggiorazione sociale è aumentata» e pensa all’assegno sociale, o viceversa, rischia di aspettarsi una variazione che non lo riguarda, oppure di non accorgersi di una che lo riguarda davvero.
Che cos’è l’assegno sociale
L’assegno sociale è una prestazione assistenziale: non dipende dai contributi versati durante la vita lavorativa, ma dalla condizione economica di chi lo chiede. È pensato per le persone che, raggiunta l’età prevista, non hanno redditi sufficienti, o non ne hanno affatto.
I requisiti principali sono tre. Il primo è l’età, oggi fissata a 67 anni e collegata nel tempo all’aspettativa di vita. Il secondo è un reddito inferiore ai limiti stabiliti ogni anno, valutato anche insieme al coniuge per chi è sposato. Il terzo è la residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia da almeno dieci anni.
Un punto spesso trascurato: l’assegno sociale va chiesto. Non arriva in automatico al compimento dei 67 anni. La domanda si presenta all’INPS, online o tramite un patronato, e l’importo viene poi verificato periodicamente in base ai redditi dichiarati. L’importo è rivalutato ogni anno e quello in vigore si trova sul sito dell’Istituto.
Che cos’è la maggiorazione sociale
La maggiorazione sociale, invece, non è una prestazione a sé. È una somma che si aggiunge a un trattamento che la persona già percepisce: una pensione con un importo basso, oppure alcune prestazioni assistenziali, assegno sociale compreso.
La componente di cui si parla più spesso è quella prevista dall’articolo 38 della legge 448 del 2001, nota a lungo come «incremento al milione» perché nacque con l’obiettivo di portare i redditi più bassi a un milione di lire al mese. Spetta, nel rispetto dei limiti di reddito personali e coniugali, a chi ha almeno 70 anni. Il requisito anagrafico si può ridurre di un anno ogni cinque anni di contributi, fino a un massimo di cinque anni. Rientrano inoltre gli invalidi civili totali, i sordi e i ciechi civili assoluti maggiorenni, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2020 di cui parliamo in un articolo dedicato.
Per chi ne ha già diritto la maggiorazione viene riconosciuta d’ufficio, senza bisogno di una domanda specifica, sulla base dei redditi comunicati all’Istituto.
Le differenze in una tabella
Messi uno accanto all’altro, i due strumenti mostrano con chiarezza quanto siano lontani, pur avendo in comune l’attenzione ai redditi bassi.
| Aspetto | Assegno sociale | Maggiorazione sociale |
|---|---|---|
| Natura | Prestazione assistenziale autonoma | Integrazione che si somma a un trattamento esistente |
| Età di riferimento | 67 anni | 70 anni, riducibile con i contributi; maggiorenni per gli invalidi civili totali, sordi e ciechi assoluti |
| Contributi | Non richiesti | Non richiesti, ma possono anticipare l’età |
| Residenza | Almeno 10 anni continuativi in Italia | Segue le regole della prestazione a cui si aggiunge |
| Reddito | Limiti personali e, per i coniugati, di coppia | Limiti personali e, per i coniugati, di coppia |
| Come si ottiene | Con una domanda all’INPS | Riconosciuta d’ufficio a chi ha i requisiti |
| Novità 2026 | Rivalutazione annuale dell’importo | Componente aggiuntiva portata da 8 a 20 € al mese |
Dove i due strumenti si incontrano
La confusione nasce anche dal fatto che i due strumenti possono convivere. Una persona che riceve l’assegno sociale e ha compiuto 70 anni può avere diritto, se rispetta i limiti di reddito, anche alla maggiorazione. In quel caso nel cedolino compaiono due voci distinte: l’assegno e, accanto, l’integrazione.
È per questo che una notizia sulla maggiorazione può interessare anche alcuni titolari di assegno sociale, ma non tutti. Chi ha 68 anni e percepisce l’assegno sociale, per esempio, di norma non ha ancora l’età per la maggiorazione, a meno che non rientri tra gli invalidi civili totali.
Cosa è cambiato davvero nel 2026
La legge di bilancio 2026 è intervenuta sulla componente aggiuntiva della maggiorazione sociale: dagli 8 euro mensili previsti per il 2025 si è passati a 20 euro al mese per 13 mensilità, per chi ne ha pieno diritto. I 20 euro sostituiscono gli 8, non si sommano. È stato anche portato da 104 a 260 euro annui l’incremento del limite di reddito collegato a questa componente.
L’assegno sociale, in sé, segue invece il normale meccanismo di rivalutazione annuale legato all’inflazione, lo stesso descritto nell’articolo su perché a gennaio la pensione cambia. Il quadro completo della modifica alla maggiorazione è ricostruito nel nostro approfondimento principale sugli importi 2026.
Un esempio per orientarsi
Esempio puramente illustrativo. Anna ha 72 anni e una piccola pensione di vecchiaia; Bruno ha 67 anni, nessun contributo e chiede l’assegno sociale. Anna non deve presentare domanda: se i suoi redditi rientrano nei limiti, la maggiorazione le viene aggiunta alla pensione. Bruno, invece, deve fare domanda per l’assegno e, almeno finché non compie 70 anni, non avrà la maggiorazione. Le cifre effettive dipendono dai redditi di ciascuno e si verificano sui canali dell’INPS.
Gli equivoci più frequenti
Il primo equivoco è pensare che l’aumento della maggiorazione valga per tutti i titolari di assegno sociale. Come si è visto, conta l’età (o la condizione di invalidità) e contano i redditi.
Il secondo è credere che la maggiorazione vada richiesta ogni volta che la legge la modifica. Per chi è già titolare, l’INPS applica gli aggiornamenti in automatico. Diverso è il caso di chi ritiene di avere i requisiti ma non vede la voce nel cedolino: lì serve una verifica della posizione.
Il terzo riguarda il reddito. Entrambi gli strumenti tengono conto anche del coniuge, ma ciò che rientra nel calcolo non è sempre intuitivo. Ne parliamo in modo più ampio nell’articolo su quando conta il reddito del coniuge.
Come controllare la propria situazione
Il punto di partenza è il cedolino, disponibile nell’area personale MyINPS con SPID, CIE o CNS, oppure nell’app dell’Istituto. Le voci sono indicate separatamente: chi riceve l’assegno sociale lo vede come prestazione principale, mentre la maggiorazione compare come integrazione.
Per chi non ha dimestichezza con i servizi online, un patronato può verificare gratuitamente quali prestazioni risultano attive e se i redditi comunicati sono aggiornati. È utile anche ricordare che, per entrambe le prestazioni, la comunicazione dei redditi all’INPS va tenuta in ordine: in caso contrario le somme legate al reddito possono essere sospese o recuperate.
Cosa tenere a mente
L’assegno sociale è una prestazione autonoma, per chi ha almeno 67 anni, redditi bassi e dieci anni di residenza in Italia, e va chiesta. La maggiorazione sociale è un’integrazione che si aggiunge a una prestazione già esistente, per chi ha almeno 70 anni o è invalido civile totale maggiorenne, e viene riconosciuta d’ufficio. Le due cose possono sommarsi, ma solo se ricorrono entrambe le condizioni. Davanti a una notizia sugli «aumenti», la domanda giusta non è quanto aumenta, ma quale delle due misure è cambiata e se la propria situazione ci rientra.
Fonti
- INPS — Sito istituzionale, schede prestazioni “Assegno sociale” e “Maggiorazione sociale” — requisiti di età, reddito e residenza; riconoscimento d’ufficio della maggiorazione
- Normattiva — Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38 — base normativa dell’incremento delle maggiorazioni sociali
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — misure della legge di bilancio 2026 sulla maggiorazione sociale
Articolo a scopo informativo generale, aggiornato alla data indicata. Non è un sito INPS e non offre la presentazione di domande o il riconoscimento di prestazioni previdenziali. Gli importi citati sono quelli fissati dalle norme o esempi illustrativi: ciò che spetta al singolo dipende dalla sua posizione. Le informazioni personali si verificano sui canali ufficiali dell’Istituto o con un patronato abilitato.


