Cosa è cambiato per gli invalidi civili totali dopo la sentenza del 2020
Con la sentenza n. 152 del 2020 la Corte costituzionale ha stabilito che l’incremento delle maggiorazioni sociali non può aspettare i 60 anni: per gli invalidi civili totali, i sordi e i ciechi civili assoluti conta la maggiore età. Ecco cosa ne è derivato, fino alle novità del 2026.
Ci sono decisioni dei giudici che restano confinate nelle riviste giuridiche e altre che cambiano concretamente l’importo che una famiglia vede arrivare ogni mese. La sentenza n. 152 del 2020 della Corte costituzionale appartiene alla seconda categoria. Riguarda una platea precisa, le persone con invalidità civile totale e le persone sorde o cieche assolute, e un meccanismo altrettanto preciso: l’incremento delle maggiorazioni sociali previsto dall’articolo 38 della legge 448 del 2001.
La situazione prima del 2020
L’incremento introdotto nel 2001, il cosiddetto «incremento al milione», era pensato soprattutto per i pensionati di almeno 70 anni con redditi bassi. La legge lo estendeva anche agli invalidi civili totali, ai sordi e ai ciechi civili assoluti titolari di pensione, ma soltanto dal compimento dei 60 anni.
Prima di quell’età, una persona riconosciuta totalmente inabile al lavoro poteva contare sulla pensione di inabilità civile, un importo che negli anni è rimasto molto contenuto. In altre parole, chi aveva 30, 40 o 50 anni e una condizione di invalidità totale riceveva una somma che difficilmente bastava a coprire le necessità essenziali, mentre chi aveva la stessa condizione ma 60 anni compiuti poteva ottenere l’incremento.
Che cosa ha deciso la Corte costituzionale
Chiamata a pronunciarsi su questa differenza, la Corte ha ritenuto che l’importo della sola pensione di inabilità fosse manifestamente insufficiente a garantire il minimo vitale, in contrasto con l’articolo 38 della Costituzione, che riconosce a chi è inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
Il ragionamento è semplice nella sostanza: la condizione di bisogno di una persona totalmente invalida non dipende dall’età anagrafica. Per questo la Corte ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui fissava a 60 anni, anziché a 18 anni, l’età da cui gli invalidi civili totali potevano accedere all’incremento.
La Corte ha anche precisato che la decisione non avrebbe avuto effetti retroattivi: vale per il futuro, e la decorrenza poi adottata dalla legge e dall’INPS è il 20 luglio 2020, data di deposito della sentenza. Ha inoltre lasciato al legislatore la possibilità di rimodulare la disciplina, purché nel rispetto del principio affermato.
Come è stata tradotta in legge
Poche settimane dopo il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 104 del 2020, il cosiddetto decreto Agosto, poi convertito in legge. L’articolo 15 ha recepito la sentenza: dal 20 luglio 2020 l’incremento spetta agli invalidi civili totali, ai sordi e ai ciechi civili assoluti titolari della relativa pensione a partire dai 18 anni, sempre nel rispetto dei limiti di reddito.
L’INPS ha poi dato indicazioni operative e ha riconosciuto l’incremento a chi ne aveva diritto, con gli eventuali arretrati dalla data di decorrenza. Non sono stati riconosciuti periodi precedenti al 20 luglio 2020, in coerenza con quanto stabilito dalla Corte.
| Periodo | Età da cui spetta l’incremento agli invalidi civili totali, sordi e ciechi assoluti |
|---|---|
| Dal 2002 al 19 luglio 2020 | 60 anni |
| Dal 20 luglio 2020 | 18 anni (sentenza n. 152/2020 e art. 15 d.l. 104/2020) |
| Dal 1° gennaio 2026 | 18 anni, con la componente aggiuntiva portata a 20 € al mese per chi ne ha pieno diritto |
Chi rientra e chi no
La platea è delimitata con attenzione. Rientrano le persone maggiorenni con riconoscimento di invalidità civile totale (il 100%), i sordi e i ciechi civili assoluti, titolari della relativa prestazione.
Non rientrano, per effetto di questa sentenza, gli invalidi civili parziali, cioè chi ha una percentuale riconosciuta inferiore al 100%, né i ciechi civili parziali. Per loro restano le regole generali, compreso il requisito anagrafico ordinario.
Va ricordato anche un aspetto che genera spesso dubbi: l’indennità di accompagnamento è una prestazione distinta, legata alla necessità di assistenza continua e non al reddito. La sentenza non la riguarda e la sua presenza non esclude, di per sé, l’incremento.
Il ruolo del reddito
La sentenza ha cambiato l’età, non ha eliminato i limiti di reddito. Come per gli altri beneficiari dell’incremento, contano il reddito personale e, per chi è sposato e non separato, il reddito cumulato con il coniuge. Le soglie sono aggiornate ogni anno e si trovano nelle comunicazioni dell’INPS.
Questo significa che due persone con la stessa invalidità possono avere esiti diversi: chi vive da solo con la sola pensione di inabilità ha buone probabilità di rientrare nei limiti; chi ha altri redditi, oppure un coniuge con un reddito significativo, potrebbe ricevere l’incremento in misura ridotta o non riceverlo affatto. Il meccanismo è spiegato nell’articolo su quando conta il reddito del coniuge.
Un caso per capire
Esempio puramente illustrativo. Marco ha 34 anni, un’invalidità civile totale riconosciuta, vive da solo e non ha altri redditi oltre alla pensione di inabilità. Prima del luglio 2020 non poteva ricevere l’incremento perché non aveva 60 anni. Dal 20 luglio 2020, se il suo reddito rientra nei limiti annuali, l’incremento gli spetta. L’importo effettivo dipende dalle soglie in vigore e da eventuali altri redditi: per conoscerlo fa fede il suo cedolino.
Che cosa cambia con il 2026
La legge di bilancio 2026 ha portato la componente aggiuntiva della maggiorazione da 8 a 20 euro al mese, per 13 mensilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. L’INPS ha indicato espressamente tra i destinatari anche gli invalidi civili totali maggiorenni: per loro la novità vale alle stesse condizioni previste per gli altri beneficiari, cioè nel rispetto dei limiti di reddito personali e coniugali.
Per chi era già titolare dell’incremento, l’aggiornamento è stato applicato in automatico a partire dal cedolino di marzo, insieme agli arretrati di gennaio e febbraio. I dettagli su importi e tempistiche sono raccolti nel nostro articolo sulla modifica INPS del 2026, mentre il motivo per cui marzo può apparire diverso dagli altri mesi è spiegato in un approfondimento dedicato.
Come fare una verifica
Chi è invalido civile totale, sordo o cieco assoluto e maggiorenne, ma non trova la voce dell’incremento nel cedolino, può chiedere una verifica. Spesso il motivo è reddituale; a volte i redditi comunicati non sono aggiornati. Il cedolino si consulta nell’area MyINPS con SPID, CIE o CNS, anche tramite un familiare a cui sia stata delegata l’identità digitale.
Un patronato può controllare gratuitamente la posizione, verificare i redditi registrati e, se serve, presentare una richiesta di ricostituzione della prestazione. È anche il canale più adatto per chi ha difficoltà con i servizi online.
In sintesi
Dal 20 luglio 2020, grazie alla sentenza n. 152 della Corte costituzionale e al decreto-legge 104 dello stesso anno, l’incremento delle maggiorazioni sociali spetta agli invalidi civili totali, ai sordi e ai ciechi civili assoluti dai 18 anni, non più dai 60. Restano i limiti di reddito, personali e di coppia. La componente aggiuntiva da 20 euro del 2026 si applica a loro alle stesse condizioni previste per gli altri beneficiari.
Fonti
- Corte costituzionale — Sentenza n. 152/2020 — illegittimità del requisito dei 60 anni per l’incremento agli invalidi civili totali
- Normattiva — Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 15 — attuazione della sentenza e decorrenza dal 20 luglio 2020
- INPS — Sito istituzionale e notizie — destinatari dell’incremento 2026, compresi gli invalidi civili totali maggiorenni
Articolo a scopo informativo generale, aggiornato alla data indicata. Non è un sito INPS e non offre la presentazione di domande o il riconoscimento di prestazioni previdenziali. Gli importi citati sono quelli fissati dalle norme o esempi illustrativi: ciò che spetta al singolo dipende dalla sua posizione. Le informazioni personali si verificano sui canali ufficiali dell’Istituto o con un patronato abilitato.


